COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 40. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MORCONE – GARA CERVINARA I MORCONE DEL 30.10.2011 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
40. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MORCONE – GARA CERVINARA I MORCONE DEL
30.10.2011 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Morcone, avverso la sanzione
dell’inibizione a carico del dirigente, sig. Cusano Andrea; preso atto dell’assenza ingiustificata della
società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione e che era stata ritualmente
convocata per ben tre volte, tenuto conto dell’assenza, per due volte, del direttore di gara,
giustificata in entrambe le occasioni dal presidente del C.R.A. Campania, nello stigmatizzare le tre
ripetute assenze della società ricorrente, prende atto, altresì, dell’obiettiva mancanza di
collaborazione, da parte dell’arbitro, a prescindere dalle formali giustificazioni fatte pervenire. Nel
merito della vicenda, questa C.D.T. rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione,
disponendo ridursi al 10.02.2012 l’impugnata inibizione, al fine della giusta corrispondenza della
sanzione all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. In merito, poi, a quanto denunciato dalla
società ricorrente, questa C.D.T. ritiene rimettere gli atti del presente giudizio alla Procura Federale
della F.I.G.C. per gli accertamenti di sua competenza, in relazione alla denuncia-querela
formalizzata dal sig. Cusano Andrea, dirigente della società reclamante, nei confronti del direttore di
gara, sig. Balzano Ciro. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Morcone, riducendo al
10.02.2012 l’inibizione a carico del sig. Cusano Andrea; di trasmettere gli atti alla Procura
Federale della F.I.G.C., al fine degli accertamenti e delle determinazioni, di sua competenza,
in ordine a quanto specificato nella parte motiva; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo,
non versata.
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