COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 42. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI SPORTING MADDALONI – GARA CASTEL DI SASSO I SPORTING MADDALONI DELL’11.12.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 42. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI SPORTING MADDALONI – GARA CASTEL DI SASSO I SPORTING MADDALONI DELL’11.12.2011 – 2^ CAT. La C.D.T., letti i distinti reclami, riuniti per connessione, proposti dalla società Sporting Maddaloni, avverso la sanzione della squalifica, per tre giornate di gara, a carico dei calciatori Romano Francesco e Zollo Ferdinando, rileva l’infondatezza degli atti d’impugnazione. Invero, come emerge chiaramente dal referto arbitrale, che, per costante giurisprudenza sportiva, costituisce fonte privilegiata di prova, emerge, senza ombra di dubbio, che il comportamento dei calciatori Romano Francesco e Zollo Ferdinando è risultato di chiara violazione delle norme sportive vigenti. Deve aggiungersi che la linearità e chiarezza del referto arbitrale di gara non lascia spazio ad interpretazioni di segno contrario. P.Q.M. DELIBERA di rigettare i reclami proposti dalla società Sporting Maddaloni; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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