COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 45. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REALITY PIAZZOLLA – GARA FIESOLE I REALITY PIAZZOLLA DEL 12.11.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
45. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REALITY PIAZZOLLA – GARA FIESOLE I REALITY
PIAZZOLLA DEL 12.11.2011 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione.
Invero, dal ricorso prodotto dalla società e dalla documentazione ad esso allegata è emerso il
ridimensionamento delle responsabilità a carico del calciatore Bifulco Clemente, sanzionato dal
Giudice di prime cure in misura non corrispondente, per eccesso, all’effettiva gravità dell’infrazione
da lui commessa. Deve, pertanto, disporsi la riduzione al 12.01.2012 dell’impugnata squalifica a
carico del nominato calciatore Bifulco Clemente. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Reality Piazzolla, di ridurre al
12.01.2012 la squalifica a carico del calciatore Bifulco Clemente; nulla dispone in ordine alla
tassa reclamo, non versata.
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