COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°27 del 11/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 76 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CA.RIO.CA Avverso squalifica per 3 giornate calc. BALLERINI MIRKO e BOBBA ENRICO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 23 del 15.12.20 gara VADO – CA.RIO.CA del 12.12.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°27 del 11/01/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
76 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CA.RIO.CA
Avverso squalifica per 3 giornate calc. BALLERINI MIRKO e BOBBA ENRICO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 23 del 15.12.20
gara VADO – CA.RIO.CA del 12.12.2011
L’A.S.D. CA.RIO.CA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che, alla fine del
primo tempo, il calc. BOBBA, dopo aver ricevuto un calcione ed una spinta da tergo da parte di un giocatore avversario, si
voltava e rendeva la spinta. A questo punto interveniva il calc. BALLERINI, con l’intento di portare via il compagno, che era
attorniato da tre avversari. Logicamente è nato un parapiglia con altri tesserati del Vado, che hanno tentato di alzare le
mani, ma che non sono stati sanzionati. Prima che l’arbitro fischiasse la fine del primo tempo, sono entrate all’interno del
recinto spogliatoi diverse persone che hanno aggredito il BALLERINI, che stava tentando di rientrare negli spogliatoi.
Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che dal dettagliato referto arbitrale si rileva che, al termine del primo tempo, i calc.
BALLERINI e BOBBA partecipavano attivamente ad una rissa con violente spinte a giocatori avversari,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, con la conferma della squalifica per 3 giornate dei calc. BALLERINI MIRKO e BOBBA ENRICO.Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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