COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 12.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di GOBBO Roberto, SERENA Stefano, DENE Boureima, BIASONI Remo, nonché delle società ASD TIEZZO 1954 e ASD ARBESE GRAPHISTUDIO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 12.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di GOBBO Roberto, SERENA Stefano, DENE Boureima, BIASONI Remo, nonché delle società ASD TIEZZO 1954 e ASD ARBESE GRAPHISTUDIO. Il Vice Procuratore federale disponeva in data 06.09.2011 deferimento nei confronti dei sigg.ri GOBBO Roberto, SERENA Stefano, DENE Boureima, BIASONI Remo, nonché delle società ASD TIEZZO 1954 e ASD ARBESE GRAPHISTUDIO, per rispondere: - il calciatore GOBBO Roberto e la società ASD TIEZZO 1954, della violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 1 CGS, per aver reagito, durante la gara, alle offese rivoltegli da due calciatori avversari, seduti in panchina, con altrettante offese verbali nei loro confronti - il calciatore SERENA Stefano, svincolato dal 22.07.2011 dalla società ASD ARBESE GRAPHISTUDIO, della violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 1 CGS, per avere ingiuriato ed offeso ripetutamente dalla panchina, nel secondo tempo della gara, il calciatore avversario GOBBO Roberto, il quale era sul terreno di giuoco, ed inoltre offeso con frasi e parole dal contenuto di discriminazione razziale, al termine della gara, il calciatore di colore avversario, DENE Boureima - il calciatore DENE Boureima, svincolato dal 01.07.2011, dalla società ASD TIEZZO 1954, della violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 1 CGS, per aver reagito, al termine della gara, alle gravi ingiurie ed offese ricevute dal calciatore avversario SERENA Stefano, colpendolo con due pugni al viso - il calciatore BIASONI REMO, tesserato della società ASD ARBESE GRAPHISTUDIO, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 1 e 3 CGS, per non aver aderito all’obbligo di presentazione agli inviti rivoltigli dall’Ufficio della Procura Federale FIGC per essere ascoltato in ordine ai fatti del presente deferimento - la società ASD TIEZZO 1954, a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni ascritte ai propri calciatori GOBBO Roberto e DENE Boureima, ai sensi dell’art. 4, co. 2 CGS - la società ASD ARBESE, che ha cessato tutte le attività dal 22.07.2011, a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni ascritte ai propri calciatori SERENA Stefano e BIASONI Remo, ai sensi dell’art. 4, co. 2 CGS. All’udienza sono comparsi il dott. Salvatore Galeota, quale Sostituto Procuratore Federale, nonché i deferiti GOBBO Roberto, SERENA Stefano, BIASONI Remo, il sig. VAZZOLER Narciso, presidente della ASD TIEZZO, il sig. Segatto Angelo, vice presidente della ASD TIEZZO, ed infine il sig. BIASONI Franco, presidente della ASD ARBESE. Non è invece comparso il sig. DENE Boureima. I presenti hanno tutti quanti, per le rispettive posizioni personali, oltre che per quelle delle due società interessate dal deferimento, concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini: - una giornata di squalifica il sig. GOBBO Roberto (due giornate, ridotte ai sensi dell’art. 23 C.G.S. ad una giornata) - tre giornate di squalifica il sig. SERENA Stefano (cinque giornate, ridotte ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a tre giornate) - una giornata di squalifica il sig. BIASONI Remo (due giornate, ridotte ai sensi dell’art. 23 C.G.S. ad una giornata) - 133,00 euro di ammenda a carico di ASD TIEZZO 1954 (euro 200,00 ridotte ai sensi dell’art. 23 C.G.S. ad euro 133,00) - 200,00 euro di ammenda a carico di ASD ARBESE GRAPHISTUDIO (euro 300,00 ridotte ai sensi dell’art. 23 C.G.S. ad euro 200,00). Lo stesso Sostituto Procuratore Federale, in relazione alla posizione del sig. DENE Boureima, chiedeva applicarsi la sanzione della squalifica per mesi quattro. Roberto, SERENA Stefano, DENE Boureima, BIASONI Remo, e delle società ASD TIEZZO 1954 e ASD ARBESE GRAPHISTUDIO. Un tanto premesso, in via preliminare la C.D.T. FVG, dato atto che l’avviso della odierna riunione non risulta essere stato ritualmente notificato al sig. DENE Boureima, non avendo quest’ultimo ricevuto alcuna comunicazione all’indirizzo di destinazione, dispone lo stralcio della relativa posizione. In ordine ai tesserati comparsi, la C.D.T. FVG ritiene in relazione alle singole posizioni come sopra indicate corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate e, visti gli artt. 23 e 24 CGS, P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - squalifica di una (1) giornata al sig. GOBBO Roberto - squalifica di tre (3) giornate al sig. SERENA Stefano - squalifica di una (1) giornata al sig. BIASONI Remo - ammenda di euro 133,00 a carico di ASD TIEZZO 1954 - ammenda di euro 200,00 a carico di ASD ARBESE GRAPHISTUDIO e conseguentemente dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle altre parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S., disponendo altresì nuova convocazione nei confronti del sig. DENE Boureima.
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