COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 12.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Fortunato FILIPPETTO e della ASD CEOLINI.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 12.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Fortunato FILIPPETTO e della ASD CEOLINI. Con raccomandata dd 12 luglio 2011, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: • il sig Fortunato FILIPPETTO, Presidente della ASD CEOLINI, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento al C.U. n 1° paragrafo 14 Stagione Sportiva 2010/2011 L.N.D., al protocollo d’intesa LND AIAC del 01.07.2009 e agli artt. 42 e 43 del Regolamento LND. In particolare per aver pattuito un premio di tesseramento per allenatore dilettante superiore ai limiti consentiti, mediante accordo non stipulato in forma scritta e per non aver comunicato l’esonero dell’allenatore alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. • la ASD CEOLINI, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza della condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente. Il dibattimento. Convocati i deferiti dal Presidente della CDT per l'udienza del 24.11.2011, in prosecuzione di precedente audizione, alla presenza della Procura Federale nella persona del Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza del 24 ottobre 2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota; il Presidente Filippetto e la ASD CEOLINI hanno delegato un Avvocato, giusta delega scritta prodotta. Dato luogo alla discussione, le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e richiedeva la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: Quanto al presidente Fortunato FILIPPETTO la inibizione per mesi 4 (quattro); Quanto alla ASD CEOLINI: € 1.000,00 (mille) di ammenda. L’incaricato dei due deferiti chiedeva di potere definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con applicazione della sanzione in misura ridotta, determinata, con il consenso del rappresentante della Procura Federale, in mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione ed € 666,00 (seicentosessantasei/00) di ammenda per la società. La motivazione. La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale appare pacifica. Invero, lo stesso FILIPPETTO in sede di dichiarazioni rilasciate al Collaboratore della Procura Federale della FIGC ammetteva le proprie responsabilità confermando gli addebiti contestati, precisando, altresì, di aver preso una decisione errata. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei deferiti, circa i fatti loro addebitati, consentono, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della colpa. Atteso quanto sopra, la C.D.T., ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, visti gli artt. 23 e 24 CGS, dispone - di inibire il Sig. Fortunato FILIPPETTO per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); - di comminare alla Società ASD CEOLINI l’ammenda di € 666,00 (seicentosessantasei/00); conseguentemente dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Ai sensi dell’art. 35 /4.1 C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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