COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. FORANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FERZI GAIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 108 DEL 21.12.2011 (Gara: FABRICA CALCIO – FORANO del 18.12.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. FORANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FERZI GAIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 108 DEL 21.12.2011 (Gara: FABRICA CALCIO – FORANO del 18.12.2011 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: a motivo del reclamo la Società FORANO ha dedotto che il calciatore FERZI ha sicuramente assunto un comportamento antisportivo spingendo l’avversario a cui rivolgeva frasi scurrili. Nel referto arbitrale – che come noto costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede – risulta che il comportamento posto in essere dal calciatore FERZI non è stato di natura particolarmente violenta nei confronti dell’avversario, tanto che non subiva alcuna conseguenza fisica, pertanto pur censurando l’atteggiamento del FERZI, si ritiene che la sanzione possa essere lievemente ridimensionata. Detto ciò questa Commissione, DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica a carico del calciatore FERZI GAIO a 2 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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