COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FABRICA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CRUCIANI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 108 DEL 21.12.2011 (Gara: FABRICA CALCIO – FORANO del 18.12.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FABRICA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CRUCIANI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 108 DEL 21.12.2011 (Gara: FABRICA CALCIO – FORANO del 18.12.2011 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale, nel confermare quanto rappresentato nel ricorso presentato, ritiene, nelle conclusioni, che la sanzione inflitta al proprio calciatore CRUCIANI sia eccessiva, in quanto senza alcun motivo veniva aggredito dall’avversario, dopo un normale contrasto di gioco, reagendo come gesto istintivo di autodifesa, con pugni non di particolare violenza. Questa Commissione Disciplinare, dopo aver esaminato gli atti di gara, si è resa conto che in effetti il comportamento del CRUCIANI, in reazione ad un fallo subito, può essere ricondotto entro limiti di minore entità, tenuto conto anche che non ha provocato alcuna conseguenza fisica nei confronti dell’avversario. Detto ciò, ritenuto pertanto che le argomentazioni poste in essere dalla reclamante possano trovare fondamento ed accoglimento da parte di questo Organo di Giustizia Sportiva, DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica a carico del calciatore CRUCIANI STEFANO a 2 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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