COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. NUOVA SUPERIRIDE LA RUSTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE ALTOMARE PIERO ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 85 DEL 17.11.2011 (Gara: GUIDONIA MONTECELIO – NUOVASUPERIRIDE LA RUSTICA del 12.11.2011 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. NUOVA SUPERIRIDE LA RUSTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE ALTOMARE PIERO ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 85 DEL 17.11.2011 (Gara: GUIDONIA MONTECELIO – NUOVASUPERIRIDE LA RUSTICA del 12.11.2011 – Campionato Jun. Reg. B) La Società reclamante, nel proporre il ricorso in titolo, afferma in primo luogo, di non contestare la validità del provvedimento del G.S. ma intende comunque addurre utili elementi affinché la sanzione inflitta possa essere riconsiderata entro limiti di minore entità. A tal proposito, oltre alle proprie argomentazioni consistenti, in sostanza, nell’ammissione di responsabilità del proprio dirigente ma escludenti assolutamente gli intenti e contatti di natura violenta citati nella motivazione dal Giudice Sportiva, allega anche una memoria difensiva sottoscritta dall’ALTOMARE stesso in cui viene effettuata una più precisa ricostruzione degli aventi accaduti. In sintesi, l’ALTOMARE ammette di aver rifiutato di porgere la mano all’arbitro e nell’occasione di averlo offeso, in quanto assai amareggiato dalla direzione di gara, a suo dire, ostile verso la propria squadra. Specifica che la caduta del taccuino che il direttore di gara ascrive ad uno schiaffo sulla propria mano inferto dallo stesso ALTOMARE, in realtà è frutto dell’urto accidentale verificatosi tra la mano del dirigente – intento a prenderlo – e il braccio dell’arbitro. Infatti l’intenzione del dirigente era quella di aprirlo per far notare alcuni aspetti – a suo dire – inspiegabili, della direzione della gara, svoltasi in un clima di assoluta tranquillità, a fronte dei numerosissimi interventi sanzionatori adottati dall’arbitro (vedi ammonizioni ed espulsioni). Lamenta altresì l’ALTOMARE la circostanza per la quale l’arbitro, nell’occasione, telefonava al proprio genitore presente alla gara, al fine di ottenere aiuto e che quest’ultimo, accorso, avrebbe spalleggiato il figlio, determinando un clima assai teso e conseguentemente suscitando le forti rimostranze dell’ALTOMARE. Evidenzia, infine, l’interessato il suo passato trentennale di irreprensibile dirigente. Questa Commissione, al fine di esperire tutte le azioni necessarie volte a fare completa luce sulla vicenda, ha ascoltato l’arbitro ricostruendo, unitamente al suddetto, le varie fasi dell’accaduto. Ha riaffermato l’arbitro, senza alcun indugio, la totalità di contenuto del primo rapporto escludendo altresì qualsiasi perplessità circa la volontarietà del gesto dell’ALTOMARE, determinante la caduta del taccuino, ribadendo puntualmente l’intenzionalità del gesto stesso. E’ stato altresì richiesto all’arbitro di argomentare l’aspetto relativo alla sua richiesta di aiuto al proprio genitore e al successivo intervento di quest’ultimo nello spogliatoio. Al riguardo l’arbitro, confermando di aver effettivamente chiamato in aiuto il proprio genitore, alla luce della situazione di pericolo determinatasi, ha comunque affermato che alcuna attiva partecipazione di quest’ultimo si è verificata nel corso dei fatti contestati. Va sottolineato che tale circostanza è stata oggetto di particolare approfondimento, da parte di questo Organo Giudicante, non soltanto ai fini dell’accertamento della reale dinamica dell’accaduto, ma anche al fine di offrire – in virtù della presenza permanente presso la Commissione di un rappresentante AIA – un ulteriore contributo informativo ed esperienziale utile alla formazione e crescita professionale dell’arbitro; ciò nella considerazione che la sua condotta nell’occasione, seppur giustificata dal clima intimidatorio determinatosi nel contesto, non può essere declinata, in termini di ingenua inopportunità. Per tutto quanto precede, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo della NUOVASUPERIRIDELARUSTICA confermando la squalifica fino al 31.12.2012 a carico del Dirigente ALTOMARE PIERANTONIO. La tassa reclamo va incamerata.
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