COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TARQUINIA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BONFRANCESCHI SANDRO E GUARISCO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 17 DEL 6.12.2011 (GARA: TARQUINIA C5 – NEPI SPORT EVENT del 3.12.2011 – Campionato C5 Serie D Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TARQUINIA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BONFRANCESCHI SANDRO E GUARISCO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 17 DEL 6.12.2011 (GARA: TARQUINIA C5 – NEPI SPORT EVENT del 3.12.2011 – Campionato C5 Serie D Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali osserva: rilevato preliminarmente che il reclamo attiene sia alla posizione irregolare di alcuni calciatori della Società NEPI SPORT EVENT sia alle squalifiche irrogate dal competente Giudice Sportivo con il C.U. n. 17 del 6.12.2011. considerato che sulla posizione di tesseramento dei calciatori è competente il Giudice di primo grado a cui va trasmessa copia del presente reclamo per la decisione, previa regolarizzazione della tassa reclamo. Ritenuto, per contro, che la squalifica a carico del calciatore BONFRANCESCHI può essere lievemente ridimensionata, sia in rapporto all’intensità del dolo sia delle conseguenze lesive effettivamente patite dall’avversario, mentre quella del calciatore GUARISCO è del tutto congrua rispetto al grave comportamento messo in atto, soprattutto in rapporto alla potenziale pericolosità del gesto lesivo nei confronti dell’avversario. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società TARQUINIA CALCIO A 5 e pertanto di ridurre la squalifica a carico del calciatore BONFRANCESCHI SANDRO da 4 a 3 gare. Di confermare la squalifica per 4 gare a carico del calciatore GUARISCO SIMONE . La tassa reclamo va restituita.
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