COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA STORTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE FORNASIERI MASSIMO FINO AL 30.3.2012 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 47 SGS DEL 22.12.2011 (Gara: REAL TUSCOLANO – LA STORTA del 17.12.2011 – Campionato Allievi Regionali Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA STORTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE FORNASIERI MASSIMO FINO AL 30.3.2012 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 47 SGS DEL 22.12.2011 (Gara: REAL TUSCOLANO – LA STORTA del 17.12.2011 – Campionato Allievi Regionali Fascia B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la reclamante sostiene la competa estraneità del proprio dirigente FORNASIERI precisando la sua correttezza di comportamento. Dall’esame degli atti di gara, si rileva che l’arbitro ha notato che il manico della bandierina era stato attinto da uno sputo senza però aver constatato l’episodio che ha portato a tale conseguenza. Questa Commissione, tenuto conto che la condotta dei tesserati sanzionata deve far capo a fatti o situazioni accertati direttamente dall’arbitro e non anche, come in questo caso, dall’averne solo notato gli effetti. Tanto premesso, ritenute valide le argomentazioni espresse dalla ricorrente, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società LA STORTA e di revocare con effetto immediato il provvedimento in titolo. La tassa reclamo va restituita.
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