COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAMPO BOARIO F.L. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, NONCHÉ L’AMMENDA DI EURO 300,00; DI SQUALIFICA DEI SEGUENTI CALCIATORI: COSTANTINO FRANCESCO SQUALIFICA FINO AL 31/12/2014 SANTUCCI NILO SQUALIFICA FINO AL 30/03/2012 VALLE STEFANO SQUALIFICA FINO AL 30/03/2012 NARDI MARCO SQUALIFICA FINO AL 31/01/2012 DI INIBIRE IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ CAMPO BOARIO FL SIG. DI SILVIO COSTANTINO FINO AL 30/04/2012, DI INIBIRE L’ASSISTENTE DI PARTE DELLA SOCIETÀ CAMPO BOARIO SIG. BOSI FABIO FINO AL 31/12/2014 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 24.11.2011 (Gara: SAN DONATO PONTINO – CAMPO BOARIO F.L. del 20.11.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAMPO BOARIO F.L. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, NONCHÉ L'AMMENDA DI EURO 300,00; DI SQUALIFICA DEI SEGUENTI CALCIATORI: COSTANTINO FRANCESCO SQUALIFICA FINO AL 31/12/2014 SANTUCCI NILO SQUALIFICA FINO AL 30/03/2012 VALLE STEFANO SQUALIFICA FINO AL 30/03/2012 NARDI MARCO SQUALIFICA FINO AL 31/01/2012 DI INIBIRE IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ CAMPO BOARIO FL SIG. DI SILVIO COSTANTINO FINO AL 30/04/2012, DI INIBIRE L'ASSISTENTE DI PARTE DELLA SOCIETÀ CAMPO BOARIO SIG. BOSI FABIO FINO AL 31/12/2014 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 24.11.2011 (Gara: SAN DONATO PONTINO – CAMPO BOARIO F.L. del 20.11.2011 – Campionato II Categoria) La Società CAMPO BOARIO ha contestato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale ritenendole contraddittorie in quanto limitate alla riproposizione del contenuto degli atti ufficiali, anch’essi viziati di incongruenza in relazione agli episodi descritti. In particolare, la ricorrente sostiene che il comportamento dei propri tesserati sia stato caratterizzato solamente da proteste sia pure eccessive e non abbia avuto riflessi circa l’incolumità del Direttore di gara: che l’arbitro lungi dall’espellere i responsabili, abbia deciso la fine anticipata dell’incontro comunicando tale decisione soltanto negli spogliatoi, senza alcun cenno al riguardo alle squadre sul terreno di gioco. Per tali motivi, la reclamante chiede la ripetizione dell’incontro e una sostanziale riduzione delle sanzioni a carico dei propri calciatori e Dirigenti, ritenute eccessive in rapporto ai fatti accaduti. La stessa Società, ritualmente convocata dietro sua richiesta, non si è presentata all’audizione. Per la lettura del referto arbitrale, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) emergono elementi del tutto difformi da quanto dedotto dalla Società CAMPO BOARIO. Infatti, dopo una decisione disciplinare, (espulsione di un calciatore della citata Società) l’arbitro veniva attorniato dalla quasi totalità dei giocatori della ricorrente che lo facevano oggetto di offese, minacce e spintonamenti; il Direttore di gara considerava espulsi i responsabili da lui identificati. Si asteneva da mostrare loro il cartellino rosso a causa delle gravi intemperanze nei suoi confronti e decideva la conclusione dell’incontro per l’inferiorità numerica in cui veniva a trovarsi la squadra del CAMPO BOARIO. Mentre raggiungeva a stento gli spogliatoi veniva colpito con un calcio da un giocatore della stessa Società (COSTANTINO FRANCESCO), strattonato ed offeso da un dirigente (DI SILVIO COSTANTINO) e colpito ad un braccio con l’asta della bandierina dall’assistente di parte TOSI FABIO. Una volta nello spogliatoio, il Direttore di gara notificava la propria decisione ai Dirigenti del CAMPO BOARIO, ritenendosi in tale situazione cautelato riguardo alle reazioni che si sarebbero potute verificare se tale decisione fosse stata comunicata sul terreno di gioco. Da quanto rilevato, appare totalmente corretta la condotta dell’arbitro il quale, a scopo precauzionale, ha omesso di manifestare sul terreno di gioco, le proprie decisioni sia in ordine alle espulsioni che alla sospensione dell’incontro. Tanto premesso, non riscontrandosi alcuna contraddittorietà nel comportamento dell’arbitro, ritenuta congrua la sanzione della perdita della gara e le sanzioni inflitte ai tesserati della ricorrente, le ci doglianze appaiono prive di fondamento, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CAMPO BOARIO e, quindi, di confermare tutte le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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