COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.C. FONTE MERAVIGLIOSA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 45 DEL 15-12-2011 IN RELAZIONE ALLA GARA REAL TUSCOLANO – FONTE MERAVIGLIOSA DELL’11-12-2011 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.C. FONTE MERAVIGLIOSA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 45 DEL 15-12-2011 IN RELAZIONE ALLA GARA REAL TUSCOLANO – FONTE MERAVIGLIOSA DELL’11-12-2011 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI La società Fonte Meravigliosa con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini impugnava le decisioni assunte dal competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe, con le quali era stata comminata alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e la squalifica a carico del calciatore Gavrilà Rolando sino al 30-6-2012. Il Giudice aveva adottato tali provvedimenti in forza di quanto riportato dall’Arbitro nel referto; il direttore di gara aveva infatti riferito che al 29 del secondo tempo sul risultato di 2 a 1 per il Real Tuscolano espelleva il calciatore Gavrilà Rolando n. 9 del Fonte Meravigliosa, per frasi ingiuriose, il calciatore dopo che gli era stato mostrato il cartellino rosso, iniziava a spintonarlo ripetutamente sul petto procurandogli momentaneo dolore. L’Arbitro a questo punto, sentendosi colpito nella dignità di uomo e di arbitro e non sentendosi più nella serenità e tranquillità idonea per poter continuare a dirigere la gara, emetteva il triplice fischio sospendendola definitivamente. La reclamante nell’atto di impugnazione sostiene che il calciatore Gravilà si era sempre distinto per un comportamento corretto e la sua reazione scomposta sarebbe stata causata da una frase ingiuriosa proferita nei suoi confronti dallo stesso direttore di gara. In ogni caso, pur nel deprecare il gesto, rilevava come l’azione non avesse determinato alcun danno all’Arbitro e che la decisione di sospendere la gara fosse stata immotivata e comunque affrettata, in quanto il calciatore era stato prontamente allontanato dai compagni di squadra e non vi era più alcun pericolo per la sua incolumità. Richiedeva, quindi, la ripetizione della gara ed una congrua riduzione della sanzione nei confronti del calciatore, parametrandola con quelle usualmente adottate nel caso di spintonamento all’arbitro senza conseguenze. Il reclamo è fondato. Come più volte accennato la decisione di sospendere la gara è evento eccezionale e che deve essere adeguatamente motivato o da una concreto pericolo per l’incolumità dell’arbitro o da una effettiva menomazione fisica o psicologica dovuta alla gravità delle percosse subite. Nel caso di specie è da escludere che vi fosse alcun pericolo per l’incolumità dell’arbitro in quanto il calciatore si era limitato a spintonarlo e l’azione, nel momento della decisione di sospendere la gara, era già cessata, e la protesta era isolata e non vi erano altri sintomi che potessero far pensare ad una partecipazione di altri soggetti alla protesta in atto. Le conseguenze fisiche sono state pressoché assenti, tanto è vero che il direttore di gara parla di un “momentaneo” dolore che, quindi era subito cessato, e la dinamica del gesto di violenza messo in atto dal calciatore non consente di ipotizzare un danno fisico tale da poter giustificare la sospensione della gara. Infine la lesione psicologica, su cui l’Arbitro basa la decisione di sospendere la gara, non è certo tale da giustificare, in un soggetto di media impressionabilità, un “metus” tale da indurlo addirittura ad abbandonare il campo. Non è certo richiesto ad un arbitro un coraggio fuori dalla norma, ma una sensibilità media che, in un caso del genere, lo avrebbe indotto ad attendere che il calciatore venisse allontanato dal terreno di gioco per poi riprendere tranquillamente la gara. Infine, ad abundantiam, l’Arbitro non ha messo in atto nessuno degli accorgimenti che, pure, in un caso del genere andavano adottati, primo fra tutti quello di responsabilizzare il capitano della squadra e poi il dirigente accompagnatore affinché si adoperassero a calmare il Gavrilà e poi ad accompagnarlo fuori. La gara deve essere quindi ripetuta e, relativamente alla sanzione del calciatore, nel caso di spinte al direttore di gara senza conseguenze fisiche, viene comunemente adottata una sanzione più lieve che, non ostandovi né i precedenti del calciatore né particolari situazioni relative alla gara, può essere applicata anche nel caso di specie determinando una riduzione come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto di annullare la decisione impugnata ordinando la ripetizione della gara e riducendo la sanzione a carico del calciatore Gavrilà Rolando dal 30-6-2012 al 30-4-2012. Manda il Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti conseguenti La tassa reclamo va restituita.
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