COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTE SAN GIOVANNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25.5.2012 A CARICO DEL CALCIATORE COLASANTI DAVIDE E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CAPRIOLI MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 19 DEL 22.12.2011 (Gara: TORPEDO RIETI – MONTE SAN GIOVANNI del 17.12.2011 – Campionato III Categoria Rieti)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTE SAN GIOVANNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25.5.2012 A CARICO DEL CALCIATORE COLASANTI DAVIDE E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CAPRIOLI MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 19 DEL 22.12.2011
(Gara: TORPEDO RIETI – MONTE SAN GIOVANNI del 17.12.2011 – Campionato III Categoria Rieti)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
in via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilità del reclamo relativo al calciatore GUNNELLA DANIELE, in quanto, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., non è impugnabile la squalifica dei calciatori fino a 2 giornate di gara;
si considerano, invece, parzialmente assumibili le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della invocata riduzione delle sanzioni relative agli altri tesserati.
Infatti il calciatore CAPRIOLI MASSIMILIANO si è reso responsabile soltanto di un comportamento irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro, manifestato, peraltro, a distanza.
Per quanto concerne il calciatore COLASANTI DAVID va rilevato che l’iniziale stretta di mano all’arbitro, a cui ha fatto seguito una torsione del braccio, non ha provocato in effetti significative conseguenze all’arbitro, sicchè la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata, anche per rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi della Giustizia Sportiva per casi simili.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo al calciatore GUNNELLA DANIELE.
Di accogliere il reclamo relativo ai calciatori CAPRIOLI MASSIMILIANO e COLASANTI DAVID e per l’effetto riduce le squalifiche rispettivamente da 3 a 2 gare e dal 25.5.2012 al 15.4.2012.
La tassa reclamo va restituita.
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