COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 12/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 39 – Reclamo della Società Avosso avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Avosso – Longobarda del 19.11.2011. C.U. n. 28 del 24.11.2011 D.P. di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 12/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 39 - Reclamo della Società Avosso avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Avosso - Longobarda del 19.11.2011. C.U. n. 28 del 24.11.2011 D.P. di Genova. L’arbitro della gara in epigrafe, a seguito di aggressione fisica e verbale subita al 2’ minuto del secondo tempo da parte dei calciatori della società Avosso, decideva di sospendere la gara, ferma al momento sul risultato di 1-1. Il giudice sportivo riconosceva nella narrazione dei fatti fornita nel referto, validi motivi per non proseguire la direzione dell’incontro, e infliggeva alla società la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0 – 3 e l’ammenda di € 200,00. Propone appello contro tali sanzioni la società stessa contestando, anche a voce in sede d’audizione del proprio rappresentante, il resoconto di gara e negando che la condotta dei propri calciatori sia stata quella riferita dall’arbitro. In particolare sostiene che il proprio capitano non aveva colpito il direttore di gara ma si era frapposto tra questi e i propri compagni per proteggerlo. Conclude con la richiesta d’annullamento delle sanzioni impugnate. Il reclamo non può trovare accoglimento. Sottoposte all’arbitro, convenuto in giudizio, le eccezioni della reclamante, l’ufficiale di gara non ha avuto difficoltà alcuna a respingerle confermando quanto già riferito sul primo rapporto e rilasciando apposito supplemento. Il reclamo va quindi rigettato, essendo corrette, nella forma e nella misura, le sanzioni inflitte in primo grado. In tal senso la Commissione Disciplinare delibera e dispone l’incameramento della tassa versata.
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