COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 12/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 47 – Reclamo USD Sant’Olcese avverso la squalifica del calciatore Michele Maneggia per sei giornate. Gara Nuova Oregina – Sant’Olcese del 18.12.2011 Campionato Allievi Provinciali C.U. n. 33 del 22.12.2011 D.P. di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 12/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 47 - Reclamo USD Sant'Olcese avverso la squalifica del calciatore Michele Maneggia per sei giornate. Gara Nuova Oregina - Sant'Olcese del 18.12.2011 Campionato Allievi Provinciali C.U. n. 33 del 22.12.2011 D.P. di Genova. Con tempestivo e rituale reclamo l’USD Sant’Olcese, ricorreva avverso la sanzione della squalifica del calciatore Michele Maneggia per sei giornate di gara inflittegli dal Giudice Sportivo per episodi verificatisi al termine della gara Nuova Oregina – Sant’Olcese del 18 dicembre 2011. Il calciatore raggiungeva l’arbitro e, da tergo, lo spingeva colpendolo a una spalla, mettendo in atto un comportamento aggressivo e profferendo frase ingiuriosa. La parte ricorrente, nelle motivazioni del reclamo, ammette il comportamento ingiurioso verso l’arbitro, ma nega che lo stesso calciatore abbia spinto e colpito l’arbitro alla spalla, perciò chiede la riduzione della squalifica “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti”. Respinta la richiesta d’audizione in giudizio, perché non formulata in maniera esplicita e lasciata alla discrezionalità del giudicante, la Commissione Disciplinare, presa visione degli atti ufficiali (unici documenti cui occorre riferirsi nel giudizio sportivo), decide di non accogliere il reclamo. Il comportamento del calciatore, ben riferito dall’arbitro e perfettamente riportato nella declaratoria del primo giudice, racchiude in se un elevato grado di disvalore soprattutto perché attuato da un giovane calciatore in una competizione del Settore Giovanile e Scolastico e non ammette sconti a una sanzione che appare del tutto equa e appropriata. Per questi motivi la C.D. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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