COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 12/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 48 – Reclamo GSD Sori avverso la squalifica del calciatore Ivan Azzaro per sette giornate. Gara Sori – Val D’Aveto del 18.12.2011 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 34 del 22.12.2011.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 12/01/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 48 – Reclamo GSD Sori avverso la squalifica del calciatore Ivan Azzaro per sette giornate. Gara Sori – Val D'Aveto del 18.12.2011 Campionato Prima Categoria.
C.U. n. 34 del 22.12.2011.
“Espulso al 37° del s.t. per aver rivolto al direttore di gara frase gravemente ingiuriosa, alla notifica del provvedimento disciplinare appoggiava le mani sul volto del medesimo arbitro senza provocargli alcun dolore e successivamente, dopo aver colpito la palla con un calcio, si toglieva la maglia in gesto di stizza verso il direttore di gara”.
Con questa motivazione che riporta perfettamente quanto si evince dagli atti ufficiali, il giudice sportivo sanzionava il calciatore Ivan Azzaro del GSD Sori con la squalifica per sette giornate di gara.
Propone reclamo la Società ritenendo la sanzione eccessiva in relazione alla protesta del proprio tesserato, perciò ne chiede la riduzione.
Il reclamo può trovare accoglimento, essendo i fatti circoscritti in un unico grave episodio di contestazione all’arbitro, conclusosi con l’immediato abbandono del giocatore dal terreno di gioco. Per questi motivi la C.D. delibera di ridurre la squalifica dl calciatore Ivan Azzaro da sette a sei giornate.
Nulla per la tassa reclamo.
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