COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.234 del 27.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 57/B-06 DEFERIMENTO a carico di: Società CCD BELPASSO Presidente all’epoca dei fatti Sig. Fragapane Raffaele N° 04 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Eccellenza 2010 / 2011.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.234 del 27.12.2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento n° 57/B-06
DEFERIMENTO a carico di:
Società CCD BELPASSO
Presidente all’epoca dei fatti Sig. Fragapane Raffaele
N° 04 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Eccellenza 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.
Con nota del 19/10/2011 prot. 11496-1800PF 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno prodotto copia del certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica dei calciatori deferiti;
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata va dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dei soggetti deferiti.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara non doversi procedere nei confronti dei soggetti deferiti.
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