COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.254 del 10.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n°90B/04 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD Misterbianco già ASD Città di Acireale Presidente Sig.Marchetti Venerando N° 4 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Promozione 2010 / 2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.254 del 10.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n°90B/04 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD Misterbianco già ASD Città di Acireale Presidente Sig.Marchetti Venerando N° 4 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Promozione 2010 / 2011. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 26/10/2011 n.11.534-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive; La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva. Apparendo pertanto fondato il deferimento, si determinano le seguenti sanzioni PQM Applica l’ammenda di € 200,00 (€ 50x4) a carico della società ASD Ciappazzi; Inibisce per mesi 1 (uno) ex art. 19 n° 1 lettera h il Presidente Sig. Marchetti Venerando; Irroga l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Capriglione Francesco, Occhipinti Rosario, Rizzo Luigi e Trovato Simone. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed alla Presidenza della F.I.G.C. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it