COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 01 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. PRO POLIGNANO – A.C.D. SANTERAMO del 23 Ottobre 2011. (Reclamo della A.S.D. PRO POLIGNANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 10 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 01 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. PRO POLIGNANO - A.C.D. SANTERAMO del 23 Ottobre 2011. (Reclamo della A.S.D. PRO POLIGNANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 10 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che è prevenuta a questa Commissione Disciplinare Territoriale una raccomandata su carta intestata della società A.S.D. PRO POLIGNANO avente per oggetto il reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 del 10/11/2011 relativa alla regolarità della gara su citata; considerato che l’apparente reclamo su citato deve ritenersi formalmente irregolare per omessa sottoscrizione che ai sensi dell’art. 33 n. 9 del Codice di Giustizia Sportiva avrebbe potuto essere sanato sino al momento del trattenimento in decisione del reclamo stesso da parte di questa Commissione Disciplinare Territoriale P.Q.M. D E L I B E R A non prendere in esame il presunto su citato reclamo e quindi non addebitare la relativa tassa.
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