COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 01 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. NUOVA MOLFETTA – A.S.D. MELPHICTA CALCIO del 6 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. MELPHICTA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori BUX Michele, SINIGAGLIA Pantaleo e del dirigente DE PALMA Donato di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 10 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 01 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. NUOVA MOLFETTA - A.S.D. MELPHICTA CALCIO del 6 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. MELPHICTA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori BUX Michele, SINIGAGLIA Pantaleo e del dirigente DE PALMA Donato di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 10 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che la punizione inflitta al calciatore BUX Michele è stata già oggetto di reclamo da parte di questa Commissione Disciplinare Territoriale che è pervenuta ad una riduzione della squalifica a n. 2 giornate; considerato che il comportamento del dirigente sig. DE PALMA Donato può considerarsi sicuramente gravemente antisportivo nei confronti dell’arbitro ancorché non violento per cui adeguata si appalesa la inibizione fino al 30 maggio 2012; ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante per il comportamento violento e antisportivo del calciatore SENIGAGLIA Pantaleo adeguata si appalesa la squalifica inflitta dal primo giudice che non merita censura e va confermata P.Q.M. D E L I B E R A in aggiunta al provvedimento adottato nei confronti del calciatore BUX Michele (Comunicato Ufficiale n. 32 del 24/11/2011), ridursi la inibizione inflitta al sig. DE PALMA Donato al 30 maggio 2012, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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