COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 01 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. GINOSA – POL. D. GIOVINAZZO del 30 Ottobre 2011. (Reclamo della A.S.D. GINOSA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 3 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 01 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. GINOSA - POL. D. GIOVINAZZO del 30 Ottobre 2011. (Reclamo della A.S.D. GINOSA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 3 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto con cui ha confermato l’errata trascrizione della sostituzione del calciatore n. 4 LOMBARDI Michele con il calciatore n. 13 CARAMIA Michele della società A.S.D. GINOSA e non anche del calciatore n. 14 GIOSUE’ Claudio erroneamente indicato quale sostituto; ritenuto che la presenza in campo n. 14 GIOSUE’ Claudio della società A.S.D. GINOSA (non sostituito) fa ritenere la società A.S.D. GINOSA in regola con il numero dei calciatori Juniores presenti lungo tutto l’arco della gara in esame; ritenuto pertanto che merita accoglimento integrale il ricorso proposto dalla società A.S.D. GINOSA e va quindi confermato il risultato conseguito sul campo di 2 a 1 in favore della società A.S.D. GINOSA nella gara di cui innanzi P.Q.M. D E L I B E R A revocarsi il provvedimento adottato dal primo giudice di punizione sportiva della perdita della gara di 0 - 3 a favore della società POL. D. GIOVINAZZO e per l’effetto confermarsi il risultato conseguito sul campo di 2 a 1 in favore della società A.S.D. GINOSA. non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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