COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 01 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: REAL S.GIOVANNI – A.S.D. DON BOSCO del 13 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. DON BOSCO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori MARTELLA Max e PALMIERI Piero di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 17 Novembre 2011 della Delegazione Provinciale di Foggia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°33 del 01 Dicembre 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: REAL S.GIOVANNI - A.S.D. DON BOSCO del 13 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. DON
BOSCO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori
MARTELLA Max e PALMIERI Piero di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 17 Novembre
2011 della Delegazione Provinciale di Foggia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
ritenuto che il comportamento gravemente antisportivo e violento del calciatore MARTELLA Max appare
adeguatamente punito dal primo giudice la cui sanzione va confermata;
ritenuto che può trovare solo parziale accoglimento la squalifica inflitta al calciatore PALMIERI Piero che per
il suo comportamento ingiurioso e offensivo nei confronti di un calciatore avversario può ritenersi
adeguatamente punito con la squalifica di n. 2 giornate effettive di gara
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a n. 2 giornate effettive di gara la squalifica al calciatore PALMIERI Piero, confermarsi nel resto le
impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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