COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 01 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: REAL S.GIOVANNI – A.S.D. DON BOSCO del 13 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. DON BOSCO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori MARTELLA Max e PALMIERI Piero di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 17 Novembre 2011 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 01 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: REAL S.GIOVANNI - A.S.D. DON BOSCO del 13 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. DON BOSCO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori MARTELLA Max e PALMIERI Piero di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 17 Novembre 2011 della Delegazione Provinciale di Foggia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; ritenuto che il comportamento gravemente antisportivo e violento del calciatore MARTELLA Max appare adeguatamente punito dal primo giudice la cui sanzione va confermata; ritenuto che può trovare solo parziale accoglimento la squalifica inflitta al calciatore PALMIERI Piero che per il suo comportamento ingiurioso e offensivo nei confronti di un calciatore avversario può ritenersi adeguatamente punito con la squalifica di n. 2 giornate effettive di gara P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a n. 2 giornate effettive di gara la squalifica al calciatore PALMIERI Piero, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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