COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 09 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: U.S.D. SAN SEVERO – A.S.D. ATLETICO MOLA del 20 Novembre 2011. (Reclamo della U.S.D. SAN SEVERO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 e per la inibizione al dirigente PACENTRA Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°34 del 09 Dicembre 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara: U.S.D. SAN SEVERO - A.S.D. ATLETICO MOLA del 20 Novembre 2011. (Reclamo della U.S.D. SAN
SEVERO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per
l’ammenda di € 1000,00 e per la inibizione al dirigente PACENTRA Vincenzo di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che il comportamento dei tifosi della U.S.D. SAN SEVERO, per il lancio delle bombe carta e per
gli scontri avvenuti fuori dell’impianto di gioco, può essere adeguatamente punito con la sanzione
dell’ammenda di € 700,00, confermandosi altresì la diffida intimata giustamente dal primo giudice affinchè
tali episodi non si verifichino nuovamente;
ritenuto che il reclamo avverso la inibizione del dirigente PACENTRA Vincenzo è inammissibile ai sensi
dell’art. 45 n. 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a € 700,00 l’ammenda a carico della società U.S.D. SAN SEVERO confermando la diffida e rigettarsi nel
resto le impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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