COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 15 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. RUFFANO – A.S.D. REAL PARADISO BRINDISI del 6 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. REAL PARADISO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ALLEGRINI Domenico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 10 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°35 del 15 Dicembre 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. RUFFANO - A.S.D. REAL PARADISO BRINDISI del 6 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D.
REAL PARADISO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore ALLEGRINI Domenico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 10 Novembre
2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
considerato che dall’esame degli atti e dagli accertamenti esperiti è risultato che il calciatore ALLEGRINI
Domenico ha assunto un comportamento gravemente irriguardoso e minaccioso, ma non anche violento nei
confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la squalifica fino al 28 febbraio 2012
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi al 28 febbraio 2012 la squalifica inflitta al calciatore ALLEGRINI Domenico
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 15 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. RUFFANO – A.S.D. REAL PARADISO BRINDISI del 6 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. REAL PARADISO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ALLEGRINI Domenico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 10 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia)."