COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 15 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: U.S. POLISPORTIVA GIOVANILE – A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE del 20 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 24 Novembre 2011 della Delegazione Distrettuale di Maglie).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 15 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: U.S. POLISPORTIVA GIOVANILE - A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE del 20 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 24 Novembre 2011 della Delegazione Distrettuale di Maglie). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 2 del 7 luglio 2011 del Comitato Regionale Puglia, fra gli obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all’età e al numero minimo dei calciatori nati dall’1.1.1990 in poi fanno eccezione i casi di espulsione dal campo, per cui non ha più rilievo, in tal caso il numero dei calciatori juniores partecipanti alla gara inferiori a 3; considerato pertanto che a seguito dell’espulsione dei calciatori juniores TRICARICO Angelo Gabriele (n. 4) e UNGARO Antonio (n. 5) la società reclamante non è incorsa nella violazione contestata dal primo giudice per cui il ricorso proposto dalla società A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE può trovare accoglimento P.Q.M. D E L I B E R A revocarsi la punizione sportiva della perdita della gara comminata dal primo giudice a carico della società reclamante e ripristinarsi il risultato conseguito sul campo di 0 - 1 in favore della società A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE relativamente alla gara del 20 novembre 2011 contro la U.S. POLISPORTIVA GIOVANILE; non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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