COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 15 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: U.S. POLISPORTIVA GIOVANILE – A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE del 20 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 24 Novembre 2011 della Delegazione Distrettuale di Maglie).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°35 del 15 Dicembre 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: U.S. POLISPORTIVA GIOVANILE - A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE del 20 Novembre 2011.
(Reclamo della A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 22 del 24 Novembre 2011 della Delegazione Distrettuale di Maglie).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 2 del 7 luglio 2011 del Comitato Regionale Puglia, fra gli
obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all’età e al numero minimo dei calciatori nati
dall’1.1.1990 in poi fanno eccezione i casi di espulsione dal campo, per cui non ha più rilievo, in tal caso il
numero dei calciatori juniores partecipanti alla gara inferiori a 3;
considerato pertanto che a seguito dell’espulsione dei calciatori juniores TRICARICO Angelo Gabriele (n. 4)
e UNGARO Antonio (n. 5) la società reclamante non è incorsa nella violazione contestata dal primo giudice
per cui il ricorso proposto dalla società A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE può trovare accoglimento
P.Q.M.
D E L I B E R A
revocarsi la punizione sportiva della perdita della gara comminata dal primo giudice a carico della società
reclamante e ripristinarsi il risultato conseguito sul campo di 0 - 1 in favore della società A.S.D. AQUILE
ALLISTE E FELLINE relativamente alla gara del 20 novembre 2011 contro la U.S. POLISPORTIVA
GIOVANILE;
non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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