COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 12 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. A. STEFANIZZI SOGLIANO – A.S.D. CAROVIGNO CALCIO del 18 Dicembre 2011. (Reclamo della A.S.D. A. STEFANIZZI SOGLIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 22 Dicembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°40 del 12 Gennaio 2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. A. STEFANIZZI SOGLIANO - A.S.D. CAROVIGNO CALCIO del 18 Dicembre
2011. (Reclamo della A.S.D. A. STEFANIZZI SOGLIANO in opposizione ai provvedimenti
disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla
delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 22 Dicembre 2011 del Comitato Regionale
Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
rilevato che la sanzione inflitta dal Primo Giudice appare adeguata ai fatti occorsi anche in
applicazione della recidiva specifica per analoga sanzione inflitta dagli Organi di Giustizia
Sportiva come da Comunicato Ufficiale n. 25 del 27 ottobre 2011
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. A.STEFANIZZI SOGLIANO e per l’effetto
addebitare la relativa tassa sul conto della società.
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