COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 12 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. MONTE SANT ANGELO CALCIO – A.S.D. CIVILIS ATLETICO del 27 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. CIVILIS ATLETICO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 e inibizione allenatore GAGLIARDI Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 9 Dicembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 12 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. MONTE SANT ANGELO CALCIO - A.S.D. CIVILIS ATLETICO del 27 Novembre 2011. (Reclamo della A.S.D. CIVILIS ATLETICO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 e inibizione allenatore GAGLIARDI Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 9 Dicembre 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; ritenuto che non merita né riesame, né riduzione la punizione inflitta dal Primo Giudice nei confronti dell’allenatore GAGLIARDI Vincenzo per il comportamento gravemente inosservante dei provvedimenti adottati dalle Istituzioni Federali ed in particolare della sanzione della inibizione fino al 31 dicembre 2011 per cui adeguata si appalesa la sanzione inflitta dal Primo Giudice fino al 30 giugno 2012 che va confermata; ritenuto che la responsabilità della società A.S.D. CIVILIS ATLETICO va affermata per aver consentito al su citato proprio tesserato di sostare in panchina nel corso della gara in epigrafe citata, per cui adeguata si appalesa l’ammenda di € 500,00 P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a € 500,00 l’ammeda a carico della società A.S.D. CIVILIS ATLETICO, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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