COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 12 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES Gara: A.S.D. CAPURSO – A.S.D. OMNIA BITONTO del 17 Dicembre 2011. (Reclamo della A.S.D. CAPURSO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE MARZO Vito Pasquale di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 22 Dicembre 2011 della Delegazione Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 12 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES Gara: A.S.D. CAPURSO - A.S.D. OMNIA BITONTO del 17 Dicembre 2011. (Reclamo della A.S.D. CAPURSO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE MARZO Vito Pasquale di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 22 Dicembre 2011 della Delegazione Provinciale di Bari). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. CAPURSO è stato inoltrato via fax il 3 gennaio 2012, rispetto alla data del Comunicato Ufficiale n. 23 del 22 dicembre 2011, quindi oltre il termine previsto dall’art. 46 punto 3 del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. D E L I B E R A Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. CAPURSO e per l’effetto addebitare la relativa tassa sul conto della società.
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