COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 12 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: U.S.D. LESINA – POL. SAMMARCO del 19 Dicembre 2011. (Reclamo della società U.S.D. LESINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, squalifica calciatore MATERA Giuseppe, inibizione dirigente SARDELLA Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 21 Dicembre 2011 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 12 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: U.S.D. LESINA – POL. SAMMARCO del 19 Dicembre 2011. (Reclamo della società U.S.D. LESINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, squalifica calciatore MATERA Giuseppe, inibizione dirigente SARDELLA Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 21 Dicembre 2011 della Delegazione Provinciale di Foggia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che ai fini del reclamo relativo al risultato della gara, la reclamante U.S.D. LESINA non ha inviato copia del ricorso alla controparte ai sensi dell’art. 46 n. 5 del Codice di Giustizia Sportiva per cui il reclamo va dichiarato inammissibile per la parte relativa innanzi indicata; rilevato che il comportamento del calciatore MATERA Giuseppe pur ritenuto gravemente antisportivo ma non violento nei confronti dell’arbitro può ritenersi adeguatamente punito con la squalifica per n. 4 giornate effettive di gara; considerato che il comportamento del dirigente SARDELLA Giovanni peraltro grave , violento e antisportivo deve ritenersi adeguatamente punito con la inibizione inflitta dal Primo Giudice che va confermata P.Q.M. D E L I B E R A Dichiararsi inammissibile il reclamo riguardante il risultato della gara; ridursi a n. 4 giornate la squalifica inflitta al calciatore MATERA Giuseppe, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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