COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 Gennaio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare SEF TEMPIO PAUSANIA (Campionato di Promozione Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n. 26 del 29.12.2011 Gara Sef Tempio / Latte Dolce dell’8.12.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 Gennaio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare SEF TEMPIO PAUSANIA (Campionato di Promozione Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n. 26 del 29.12.2011 Gara Sef Tempio / Latte Dolce dell’8.12.2011. La Sef Tempio Pausania ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe dell’8.12.2011, chiedendo che venga riformata la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 26 del 29.12.2011. Con tale pronunzia era stato respinto il reclamo proposto dalla Sef Tempio Pausania che si fondava sul fatto che al 17° del secondo tempo la società Latte Dolce aveva sostituito il giocatore n° 4 (Satta Pietro Giuseppe, nato nel 1993) con il giocatore n° 14 (Mura Marco Antonio, nato nel 1994); ed il giocatore n°11 (Dore Roberto, nato nel 1995), con il n° 18 (Saba Domenico, nato nel 1991); e che, dopo circa 1 minuto, l’allenatore del Latte Dolce, avvedutosi che, alla stregua di tali sostituzioni, la sua squadra violava la normativa relativa alla mancata contemporanea presenza in campo di tre giocatori “giovani”, sostituiva il giocatore appena entrato Saba Domenico con il n° 15 Fois Antonio, nato nel 1994. Il Giudice Sportivo assumeva, sulla scorta del referto arbitrale, che le due sostituzioni si susseguivano nell’arco temporale di un solo minuto (17° e 18° della ripresa), e che tale brevissimo lasso di tempo doveva ritenersi insufficiente a causare un qualche pregiudizio alla squadra avversaria. Per tali motivi, lo stesso Giudice Sportivo rigettava il ricorso della Sef Tempio, omologando il risultato di 0 a 0 acquisito sul campo. La Sef Tempio Pausania ha impugnato tale decisione, assumendo che, ai sensi dell’art. 34 bis comma 2 NOIF e dell’art. 17 comma 5 lett.c) del C.G.S., nonché del Comunicato Ufficiale del C.R.Sardegna n° 2 del 14 luglio 2011 punto 3.1.1. relativo alla stagione sportiva 2011/2012 la violazione consistita nella mancata partecipazione del numero minimo di calciatori “giovani” si verificò oggettivamente, a prescindere dal numero dei minuti in cui ebbe a verificarsi la sostituzione che ripristinò la regolarità e del pregiudizio che tale lasso di tempo possa aver determinato. La Commissione ritiene fondati gli assunti della reclamante, essendo indubitabile la circostanza che, per via delle sostituzioni operate dalla società Latte Dolce, quest’ultima ebbe ad impiegare, pure per un limitatissimo arco temporale, a seguito dell’ingresso in campo del giocatore Saba Domenico, un numero di calciatori fuori quota non nei limiti minimi consentiti dalle disposizioni richiamate, così da determinare l’irregolarità dell’incontro, ai sensi dell’art.17 n° 5 lett.a) del C.G.S. Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di riformare la decisione del Giudice Sportivo e di infliggere alla società Latte Dolce la sanzione sportiva della perdita dell’incontro, col risultato di 0 a 3. Dispone il non addebito della tassa.
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