COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 Gennaio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VILLAMASSARGIA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 15.12.2011. Gara Santadi / Villamassargia del 04.12.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 Gennaio 2102
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. VILLAMASSARGIA (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 15.12.2011.
Gara Santadi / Villamassargia del 04.12.2011.
La Pol. Villamassargia in data 16.12.2011 faceva pervenire alla Commissione Disciplinare una nota con la quale lamentava che nell’allegato al rapporto di gara erano stati segnalati dei fatti verificatisi all’interno dello spogliatoio non corrispondi alla realtà senza, tuttavia, richiedere alcun provvedimento in relazione alla decisione adottata dal Giudice Sportivo.
Per quanto sopra, essendosi la società Villamassargia limitata a riferire i fatti, senza chiedere nessun provvedimento, la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo disponendo l’addebito della tassa.
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