COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.173 del 22.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 31/A ASD SAN SEBASTIANO (EN) avverso squalifica per quattro gare del calciatore Alessandro Filippo – gara Promozione gir. D: UPD Scicli-ASD San Sebastiano del29/10/2011 – Comunicato Ufficiale 138 LND del 03/11/2011
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.173 del 22.11.2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento 31/A
ASD SAN SEBASTIANO (EN) avverso squalifica per quattro gare del calciatore Alessandro Filippo – gara Promozione gir. D: UPD Scicli-ASD San Sebastiano del29/10/2011 – Comunicato Ufficiale 138 LND del 03/11/2011
La società ASD San Sebastiano ha inoltrato formale ricorso avverso il provvedimento in epigrafe indicato, assunto a carico del tesserato Alessandro Filippo, sostenendo che la sanzione impugnata è eccessiva in rapporto ai fatti contestati.
Sostiene infatti la ricorrente che il calciatore Alessandro Filippo, pur avendo assunto a fine gara una condotta scorretta nei confronti dell’arbitro, si era solo limitato a proteste animate e verbali e non offensive, senza alcun atto di aggressione o violenza. In ragione di ciò ha chiesto una congrua rideterminazione della squalifica a carico del proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente osserva che l’articolo 35 comma 1.1 del CGS assegna fede privilegiata al rapporto dell’arbitro e dei suoi assistenti in relazione al comportamento dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare.
Non può essere posto in dubbio alcuno, pertanto, il comportamento assunto dal tesserato in argomento così come riportato dall’arbitro della gara nel suo referto dove è chiaramente specificato che a fine gara, facendo da coro alle proteste del Sig. Buscemi Giuseppe, il capitano della squadra San Sebastiano, n.10 Alessandro Filippo, non considerando la sua stessa funzione, incitava in tutti i modi i suoi compagni a protestare. Lo stesso puntava il dito al viso dell’arbitro e gridava frasi volgari, offensive e minacciose. Tale comportamento veniva poi reiterato sino al momento in cui l’arbitro raggiungeva il suo spogliatoio.
I comportamenti assunti dal tesserato della società ASD San Sebastiano sono, pertanto, da condannare in quanto assolutamente antisportivi e anti regolamentari. Le conseguenti sanzioni a suo carico devono poi tenere conto della funzione di Capitano della squadra assunto dal calciatore Alessandro Filippo che, per le eventuali infrazioni commesse nell’adempimento del suo compito, comporta un aggravamento delle stesse (art.73 comma 4 NOIF).
P.Q.M.
Si respinge l’appello inoltrato dalla società ASD San Sebastiano, e si dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00=
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