COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.187 del 29.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.37/A Pol.Dil. Mistretta (Me) avverso perdita gara 0-3 – Gara Camp. 1 Cat. Gir. C Pol. Dil. Mistretta – A.D. Pol. Sinagra Calcio del 06/11/2011 – C.U. n.167 del 17.11.2011.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.187 del 29.11.2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento n.37/A
Pol.Dil. Mistretta (Me) avverso perdita gara 0-3 - Gara Camp. 1 Cat. Gir. C Pol. Dil. Mistretta – A.D. Pol. Sinagra Calcio del 06/11/2011 – C.U. n.167 del 17.11.2011.
Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare la società Pol. Dil. Mistretta, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo territoriale di cui in oggetto.
In particolare la società appellante non muove alcuna contestazione in ordine alla circostanza che nella gara in epigrafe, al 29’ del 2° tempo, effettuava la sostituzione del calciatore Salerno Santo (1995) con il calciatore Passarello Antonio (1992), con la conseguenza che da quel momento non impiegava più alcun giocatore nato dall’1/1/1993 disattendendo in tal maniera la normativa relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, previsti per le gare del campionato di 1° Categoria e pubblicata sul C.U. n.1 del 4/7/2011. Ma con l’unico motivo chiede che il reclamo presentato sia dichiarato inammissibile per essere stato proposto in violazione ai termini di cui al procedimento previsto dall'art. 29 commi 8 e 9 del CGS.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi, ritiene detto appello palesemente infondato atteso che alla Società ricorrente è sfuggito che nella fattispecie si applicano le norme
previste dal titolo VI del CGS che regola i procedimenti innanzi alla Giustizia Sportiva in ambito regionale della LND e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico il quale espressamente, all'art. 46, stabilisce che i termini per proporre reclamo, anche per la posizione irregolare dei calciatori, è di giorni sette dalla disputa della gara.
A parte tale rilievo che è troncante di ogni questione questa Commissione non può non rilevare che il procedimento de quo è, comunque, procedibile d’ufficio per cui una volta acclarato che la società reclamante ha violato la norma in ordine ai limiti di età dei giocatori partecipanti alla gara, non può che applicare la sanzione della perdita della gara per 0 – 3.
P.Q.M.
Rigetta l’appello proposto e dispone addebitarsi l’importo di € 130,00 quale tassa reclamo non versata.
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