COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.199 del 06.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.51/A A.S.D. SFARANDINA (ME) avverso squalifica fino al 30.04.2012 calciatore Nibali Fausto Gara 1° Cat. Gir. C ASD Sfarandina – ASD Stefanese Calcio del 20/11/2011 – C.U. n.177 del 24.11.2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.199 del 06.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.51/A A.S.D. SFARANDINA (ME) avverso squalifica fino al 30.04.2012 calciatore Nibali Fausto Gara 1° Cat. Gir. C ASD Sfarandina – ASD Stefanese Calcio del 20/11/2011 – C.U. n.177 del 24.11.2011. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Sfarandina, in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in oggetto. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo rileva che la società appellante pur ammettendo i fatti ne dà una versione riduttiva. Infatti esaminando il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1 GCS è fonte privilegiata e fa piena prova circa il comportamento di tesserarti in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che il calciatore Nibali Fausto non solo ha posto in essere un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara ma ha altresì tenuto nei suoi confronti un comportamento aggressivo che ha reiterato anche al termine della gara ed è proseguito negli spogliatoi dove ha ripetutamente colpito con calci la porta dello spogliatoio. Da quanto sopra l’appello così come proposto non appare meritevole di accoglimento in quanto la sanzione inflitta da giudice di 1° grado è congrua in relazione ai fatti così come accertati. P.Q.M. Rigetta l’appello proposto e dispone addebitarsi l’importo di € 130,00 quale tassa reclamo.
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