COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.199 del 06.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 55/A A.S.D. Belvedere Città Giardino (Sr) avverso la squalifica del calciatore Favara Gaetano per 5 gare – Gara 1^ categoria Belvedere Città Giardino – A.P.D. Frigintini del 20/11/2011 – C.U. N° 177 LND del 24/11/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.199 del 06.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 55/A A.S.D. Belvedere Città Giardino (Sr) avverso la squalifica del calciatore Favara Gaetano per 5 gare - Gara 1^ categoria Belvedere Città Giardino – A.P.D. Frigintini del 20/11/2011 - C.U. N° 177 LND del 24/11/2011. Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Belvedere Città Giardino, in persona del Presidente pro tempore, contesta l'entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale indicata in oggetto, ritenendola eccessiva e meritevole di riduzione. L'appellante, qui molto in sintesi, evidenzia essersi trattato di semplici proteste verbali piuttosto che di contegno aggressivo nei confronti dell'arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: il rapporto del Direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere che il calciatore capitano Gaetano Favara, dopo il fischio finale, rincorreva lungo il campo il direttore di gara, che si sottraeva al tentativo di colpirlo. Soltanto grazie all'intervento di un altro calciatore della squadra di casa, che proteggeva l'arbitro, questi poteva infine raggiungere incolume lo spogliatoio. Da quanto sopra emerge in modo incontrovertibile l'infondatezza dei motivi di appello, che non trovano alcun riscontro negli atti di gara. P.Q.M. Respinge l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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