COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.199 del 06.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 56/A A.S.D. Junior Calcio Acireale (Ct) avverso la squalifica del calciatore Trovato Gianluca per 3 gare – Gara Giovanissimi regionali SPAR Calcio – A.S.D. Junior Calcio Acireale del 19/11/2011 – C.U. N° 176 SGS del 24/11/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.199 del 06.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 56/A A.S.D. Junior Calcio Acireale (Ct) avverso la squalifica del calciatore Trovato Gianluca per 3 gare - Gara Giovanissimi regionali SPAR Calcio - A.S.D. Junior Calcio Acireale del 19/11/2011 - C.U. N° 176 SGS del 24/11/2011. Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Junior Calcio, in persona del Presidente pro tempore, contesta l'entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale indicata in oggetto, ritenendola eccessiva e meritevole di riduzione. L'appellante, qui molto in sintesi, evidenzia essersi trattato di condotta non intenzionale in azione di gioco e sottolinea l'assenza di conseguenze a danno dell'avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del Direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere che il calciatore Gianluca Trovato è stato fatto oggetto di provvedimento di espulsione al 16° del 2° tempo, per avere dato un calcio a un avversario in azione di gioco. Trova quindi solo parziale riscontro quanto rappresentato dalla Società appellante, difettando il requisito della non intenzionalità, tuttavia apparendo verificabile che nessuna apprezzabile conseguenza è stata ulteriormente annotata dal direttore di gara con riferimento al comportamento antiregolamentare posto in essere dal calciatore. Alla stregua di quanto sopra la sanzione può essere riconsiderata, nei termini di seguito specificati. P.Q.M. In parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto determina in 2 giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Gianluca Trovato. Senza addebito di tassa reclamo.
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