COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.212 del 13.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 61/A: A.S.D. Valderice (Tp) – avverso ammenda di € 600,00 e squalifiche calciatori Agate Alessandro, Caltagirone Nicolas e Patti Vito per due gare; calciatore La Commare Giuseppe per tre gare; calciatore Lombardo Vincenzo per quattro gare. Gara Eccellenza: Valderice – Audace Monreale del 04/12/2011 – C.U. N° 201 del 07/12/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.212 del 13.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 61/A: A.S.D. Valderice (Tp) - avverso ammenda di € 600,00 e squalifiche calciatori Agate Alessandro, Caltagirone Nicolas e Patti Vito per due gare; calciatore La Commare Giuseppe per tre gare; calciatore Lombardo Vincenzo per quattro gare. Gara Eccellenza: Valderice – Audace Monreale del 04/12/2011 – C.U. N° 201 del 07/12/2011. Con tempestivo appello la Società A.S.D. Valderice, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale sopra specificate, evidenziando diverse imprecisioni del rapporto di gara e perciò fornendo un ampia disamina dei fatti rivisti in modo decisamente attenuato e riduttivo. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: Il rapporto del Direttore di gara, com’è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. Tale rapporto appare nello specifico ben preciso e circostanziato ed evidenzia con chiarezza tanto l'identità dei protagonisti, riconosciuti con certezza, quanto il comportamento che per l'appunto è stato tenuto da ciascuno di essi. Viene altresì evidenziato con altrettanta precisione quanto accaduto ad opera di sostenitori locali, che a fine gara si trattenevano fino al momento in cui il direttore di gara lasciava l'impianto di gioco, ponendo in essere diverse intemperanze. Ne consegue che le considerazioni a discolpa espresse dall'appellante non possono essere utilizzate ai fini di una esenzione di responsabilità, ma soltanto, in parte, ai fini di una riduzione della sanzione dell'ammenda e della sanzione a carico del calciatore Lombardo, ferma restando la sanzione adottate a carico del calciatore La Commare, che appare di contro congrua e proporzionata a quanto addebitatogli. Va altresì aggiunto che non sono impugnabili le sanzioni a carico dei calciatori Agate, Caltagirone e Patti a norma dell'art. 45 n° 3 C.G.S. P.Q.M. Si dispone di contenere in € 500,00 la sanzione dell'ammenda a carico della Società appellante; Si dichiara inammissibile l'appello relativamente alle sanzioni della squalifica per due gare a carico dei calciatori Agate, Caltagirone e Patti; Si contiene in tre gare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Lombardo Vincenzo; Si conferma la sanzione della squalifica a carico del calciatore La Commare Giuseppe. Senza addebito di tassa.
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