COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.43/A A.S.D Bastione (Me) avverso squalifica calciatore Ilacqua Angelo fino 30.11.2014 e inibizione fino al 30.06.2012 all¡¦allenatore Russo Pietro – Gara Campionato 1¢X categoria Bastione / Riviera dello Stretto del 19/11/2011 ¡V C.U. n.177 del 24.11.2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.43/A A.S.D Bastione (Me) avverso squalifica calciatore Ilacqua Angelo fino 30.11.2014 e inibizione fino al 30.06.2012 all¡¦allenatore Russo Pietro - Gara Campionato 1¢X categoria Bastione / Riviera dello Stretto del 19/11/2011 ¡V C.U. n.177 del 24.11.2011 Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la societa ASD Bastione, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale di cui in oggetto. In particolare la societa appellante, pur ammettendo i fatti, ne da una versione attenuata ragion per cui chiede la riforma delle sanzioni applicate. Analoghe conclusioni e richieste sono state ribadite in udienza dal legale rappresentante della appellata. La Commissione, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell¡¦art. 35 comma 1.1 CGS, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che l¡¦arbitro e stato oggetto di un comportamento violento sia da parte del calciatore Ilacqua Angelo, che tra l¡¦altro lo colpiva con un violento schiaffo sul volto, sia da parte dell¡¦allenatore Russo Pietro, il quale non solo protestava vivacemente nei confronti del direttore di gara ma lo afferrava altresi per un polso in maniera molto violenta. Pertanto alla luce di quanto sopra vanno disattese le considerazioni difensive spiegate dalla societa reclamante che tendono semplicemente a fornire una versione contrastante con le risultanze probatorie ufficiali, pur se la sanzione a carico del calciatore Ilacqua Angelo appare contenibile nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare riduce la squalifica a carico del calciatore Ilacqua Angelo fino al 31.12.2013 e conferma l¡¦inibizione dell¡¦allenatore fino al 30.06.2012 a carico dell¡¦allenatore Russo Pietro Per l¡¦effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo di £á 130,00.
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