COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 59/A ASD Lo Zodiaco Alcamo (TP) Avverso squalifica del campo per due gare ed ammenda di £á 200,00 ¡V Gara Serie D Calcio a 5 Delegazione Provinciale Trapani ASD Lo Zodiaco Alcamo ¡V ASD Real Marsala del 27/11/2011 ¡V Comunicato Ufficiale 24 del 01/12/2011 Del. Prov. Trapani

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 59/A ASD Lo Zodiaco Alcamo (TP) Avverso squalifica del campo per due gare ed ammenda di £á 200,00 ¡V Gara Serie D Calcio a 5 Delegazione Provinciale Trapani ASD Lo Zodiaco Alcamo ¡V ASD Real Marsala del 27/11/2011 ¡V Comunicato Ufficiale 24 del 01/12/2011 Del. Prov. Trapani Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre l¡¦ASD Lo Zodiaco Alcamo sostenendo che quanto accaduto rientra nella norma e non vi e mai stato, da parte dei propri sostenitori, alcun comportamento intimidatorio o aggressivo nei confronti del direttore di gara per cui ritiene eccessive la sanzioni applicate e ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello osserva preliminarmente che l¡¦art. 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell¡¦Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed in ordine ai fatti accaduti in sua presenza. Cio posto, la societa reclamante non nega la circostanza che per tutto lo svolgimento della gara il pubblico abbia manifestato il proprio dissenso nei confronti del direttore di gara e che tale comportamento abbia portato il dirigente accompagnatore della odierna appellante a consigliare al direttore di gara di sostare all¡¦interno del terreno di giuoco al termine del primo tempo, ne la stessa nega che al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, sostava un nutrito gruppo di propri sostenitori che continuava ad insultare non solo il direttore di gara ma anche i dirigenti e gli atleti della societa ospite, creando in tal maniera un momento di tensione che e stato superato grazie al fattivo intervento dei dirigenti dello ASD Lo Zodiaco. Di tale comportamenti la societa reclamante ne deve, comunque, rispondere a titolo di responsabilita oggettiva in quanto, essendo societa ospitante, e responsabile delle misure d¡¦ordine necessarie. In conseguenza di cio, questa Commissione ritiene di dovere accogliere parzialmente il reclamo come da dispositivo. P.Q.M In parziale accoglimento dell¡¦appello, revoca la sanzione pecuniaria a carico della societa ASD Lo Zodiaco Alcamo, confermandosi nel resto l¡¦impugnata sentenza. Per l¡¦effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it