COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n¢X 65 /A A.S.D. Montemaggiore (Pa) avverso squalifica calciatore Villafranca Carmelo fino al 31/12/2015 ¡V Gara Promozione Coppa Italia Citta di Bagheria / Montemaggiore del 07/12/2011 – C.U. N¢X 202 del 09/12/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n¢X 65 /A A.S.D. Montemaggiore (Pa) avverso squalifica calciatore Villafranca Carmelo fino al 31/12/2015 ¡V Gara Promozione Coppa Italia Citta di Bagheria / Montemaggiore del 07/12/2011 - C.U. N¢X 202 del 09/12/2011. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Montemaggiore, in persona del Presidente pro tempore, contesta le decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale assumendo l'assoluta estraneita del calciatore Villafranca rispetto ai fatti addebitati. In particolare l'appellante evidenzia che il calciatore Villafranca non avrebbe potuto rendersi responsabile di quanto accaduto perche allontanatosi anzitempo in compagnia del padre. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come e noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. In tale rapporto e dato leggere, tra l'altro, che il Villafranca, a fine gara, si presentava all'arbitro stringendogli la mano e nel contempo dandogli un forte schiaffo sul collo, provocandogli forte dolore e giramenti di testa. L'identificazione del responsabile e avvenuta in seguito, attraverso l'esame dei tesserini federali. Quanto sopra non consente di ritenere meritevoli di accoglimento le richieste della appellante, che si limita a porre in dubbio l'accaduto senza neppure sforzarsi, come avrebbe potuto fare tenuto conto del disposto di cui al citato articolo del C.G.S., di fornire una piu aderente ricostruzione dei fatti in esame. Quanto alla sanzione irrogata, appare invece congruo contenerla come in dispositivo tenuto conto delle considerazioni difensive dell'appellante circa l'assoluta assenza di conseguenze, desumibili dallo stesso comportamento del direttore di gara, che e ritornato tranquillamente in sede alla guida della propria autovettura. P.Q.M. Dispone contenersi a tutto il 31/12/2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Villafranca Carmelo. Senza addebito di tassa reclamo non versata.
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