COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 67/A ASD RIviera dei Marmi Custonaci (TP) avverso inibizione al 31.01.2012 dei dirigenti Pellegrino Giuseppe e Di Genova Antonino ed inibizione fino al 31.01.2012 dell¡¦allenatore Gabriele Vito V Gara Allievi Regionale Girone B ASD Riviera dei Marmi ¡V ASD Sporting Club Trapani del 04/12/2011 ¡V Comunicato Ufficiale 203 SGS del 04/12/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 67/A ASD RIviera dei Marmi Custonaci (TP) avverso inibizione al 31.01.2012 dei dirigenti Pellegrino Giuseppe e Di Genova Antonino ed inibizione fino al 31.01.2012 dell¡¦allenatore Gabriele Vito V Gara Allievi Regionale Girone B ASD Riviera dei Marmi ¡V ASD Sporting Club Trapani del 04/12/2011 ¡V Comunicato Ufficiale 203 SGS del 04/12/2011. Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre la societa ASD Riviera dei Marmi Custonaci, in persona del suo Presidente, il quale contesta i fatti addebitati ai propri dirigenti. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello osserva preliminarmente che l¡¦art. 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell¡¦Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed in ordine ai fatti accaduti in sua presenza. In particolare da detto rapporto si evince che al 17¢X del 2¢X tempo un sostenitore della Societa Riviera Marmi entrava sul terreno di gioco e minacciava il direttore di gara e, nonostante fosse stato piu volte invitato a lasciare il terreno di giuoco, non vi provvedeva e anzi si avvicinava con fare minaccioso verso il portiere della societa ospitata. E a questo punto che entravano sul terreno di giuoco il sig. Poma Vincenzo e gli altri dirigenti della societa Sporting Club Trapani seguiti dai dirigenti della odierna reclamante. A seguito di cio si e scatenata una rissa che ha successivamente determinato la sospensione della gara. Cio posto, dal rapporto arbitrale, comunque, non si evincono particolari comportamenti violenti posti in essere dai dirigenti per cui appare equo rideterminare l¡¦inibizione loro inflitta come da dispositivo. P.Q.M In parziale accoglimento dell¡¦appello si determina fino al 31/12/2011 l¡¦inibizione a carico dei dirigenti Pellegrino Giuseppe e Di Genova Antonino e dell¡¦allenatore Gabriele Vito. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it