COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 70/A Sporting Club Trapani (TP) avverso perdita gara 0-3, ammenda di £á 200,00, inibizione al 31.01.2012 dei dirigenti Poma Vincenzo, Mazzara Antonino, Genovese Alberto, squalifica per tre gare calciatore Pace Gaetano ¡V Gara Allievi Regionali Girone B ASD Riviera dei Marmi ¡V Sporting Club Trapani del 04/12/2011 ¡V Comunicato Ufficiale 203 SGS del 04/12/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 70/A Sporting Club Trapani (TP) avverso perdita gara 0-3, ammenda di £á 200,00, inibizione al 31.01.2012 dei dirigenti Poma Vincenzo, Mazzara Antonino, Genovese Alberto, squalifica per tre gare calciatore Pace Gaetano ¡V Gara Allievi Regionali Girone B ASD Riviera dei Marmi ¡V Sporting Club Trapani del 04/12/2011 ¡V Comunicato Ufficiale 203 SGS del 04/12/2011. Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre la societa Sporting Club Trapani, in persona del suo Presidente, il quale contesta i fatti addebitati alla societa ed ai propri tesserati dovendosi addebitare ogni responsabilita alla societa ASD Riviera Marmi, sia in ordine alla sospensione della gara, sia in ordine ai successivi fatti, per cui chiede che venga riformata la decisione del giudice territoriale con revoca di tutti i provvedimenti a carico di essa reclamante e, conseguenzialmente assegnare la perdita della gara alla societa ASD Riviera Marmi. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello osserva preliminarmente che l¡¦art. 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell¡¦Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed in ordine ai fatti accaduti in sua presenza. In particolar,e da detto rapporto si evince che al 17¢X del 2¢X tempo un sostenitore della Societa Riviera Marmi entrava sul terreno di gioco e minacciava il direttore di gara e, nonostante fosse stato piu volte invitato a lasciare il terreno di giuoco, non vi provvedeva anzi si avvicinava con fare minaccioso verso il portiere della societa ospitata. E¡¦ a questo punto che entravano sul terreno di giuoco il sig. Poma Vincenzo e gli altri dirigenti della societa Sporting Club Trapani, seguiti dai dirigenti della ASD Riviera Marmi. A seguito di cio si e scatenata una rissa che ha visto coinvolti i giocatori ed i dirigenti di entrambe le societa che successivamente ha determinato la sospensione della gara. Inoltre il direttore di gara ha ben individuato il calciatore Pace Gaetano che aggrediva un calciatore avversario Cio posto questa Commissione condivide la decisione dell¡¦arbitro di sospendere la gara e non puo non rilevare come appare corretta la decisione del giudice territoriale che ha posto la responsabilita della sospensione della gara ad entrambe le societa, per cui va pienamente condivisa la punizione della perdita a carico di entrambe cosi come appare congrua sia la sanzione pecuniaria inflitta che la squalifica a carico del calciatore Pace Gaetano. Viceversa dal rapporto arbitrale non si evincono particolari comportamenti violenti posti in essere dai dirigenti per cui appare equo rideterminare l¡¦inibizione loro inflitta come da dispositivo. P.Q.M In parziale accoglimento dell¡¦appello si determina fino al 31/12/2011 l¡¦inibizione a carico dei dirigenti Poma Vincenzo, Mazzara Antonino e Genovese Alberto, confermando nel resto l¡¦impugnata decisione. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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