COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 73/A A.S.D. Bastione (Me) Punizione sportiva perdita gara 0 ¡V 3 e ammenda £á 250,00 – Gara 1^ categoria Bastione / Riviera dello Stretto del 19/11/2011 – C.U. N¢X 201 del 07/12/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 73/A A.S.D. Bastione (Me) Punizione sportiva perdita gara 0 ¡V 3 e ammenda £á 250,00 - Gara 1^ categoria Bastione / Riviera dello Stretto del 19/11/2011 - C.U. N¢X 201 del 07/12/2011. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Bastione, in persona del Presidente pro tempore, contesta le decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale in ordine all¡¦esito gara, ritenendole ¡§ingiustificate, eccessive e sproporzionate¡¨. In particolare l'appellante evidenzia, qui molto in sintesi, che il calciatore Ilacqua in realta non ha colpito l¡¦arbitro e che in ogni caso la sospensione della gara non e intervenuta subito dopo il ¡§presunto¡¨ predetto fatto, bensi dopo altri dieci minuti, per lievi circostanze non idonee a giustificare la sospensione della gara. L¡¦appellante sostiene altresi che il fattivo comportamento tenuto dai propri dirigenti legittima comunque la richiesta di riduzione dell¡¦ammenda. Analoghe considerazioni sono state espresse in udienza dal legale rappresentante della societa appellante. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come e noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 n¢X 1.1 del C.G.S. In tale rapporto e dato leggere, tra l'altro, che l'arbitro veniva colpito al volto con un violento schiaffo che lo faceva quasi cadere a terra, causandogli dolore molto forte e confusione mentale ed inoltre che numerosi estranei invadevano il terreno di gioco. Da tutto cio consegue che va condivisa la decisione dell¡¦arbitro di sospendere la gara. Nel rapporto di gara viene altresi evidenziato il fattivo comportamento dei dirigenti Adella e Crisafulli, che si adoperavano a difesa del direttore di gara, nonostante la minacciosa presenza di numerosi estranei introdottisi all'interno del terreno di gioco. In conclusione, mentre non possono trovare accoglimento le riduttive considerazioni difensive espresse dall'appellante in rapporto all¡¦esito della gara, in quanto smentite dalla chiara ed esauriente descrizione dei fatti fornita dall¡¦arbitro, puo invece addivenirsi ad una riduzione dell¡¦ammenda che tenga conto del fattivo comportamento dei dirigenti citati. P.Q.M. Dispone contenersi in £á 150,00 l¡¦ammenda a carico della societa appellante, confermando il resto dei provvedimenti. Senza addebito di tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it