COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n¢X 77/A G.S.D. Sacro Cuore Milazzo (Me) avverso squalifica allenatore Cambria Salvatore fino al 29/02/2012 e squalifica calciatore Cannuni Paolo per 4 gare ¡V Gara Promozione girone B Sacro Cuore Milazzo / Aquila Bafia del 03/12/2011 – C.U. N¢X 201 del 07/12/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n¢X 77/A G.S.D. Sacro Cuore Milazzo (Me) avverso squalifica allenatore Cambria Salvatore fino al 29/02/2012 e squalifica calciatore Cannuni Paolo per 4 gare ¡V Gara Promozione girone B Sacro Cuore Milazzo / Aquila Bafia del 03/12/2011 - C.U. N¢X 201 del 07/12/2011. Con appelli ritualmente proposti in unica soluzione la Societa G.S.D. Sacro Cuore Milazzo, in persona del Presidente pro tempore, contesta le decisioni come sopra assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, ritenendole meritevoli di annullamento o riduzione in quanto basate su errate valutazioni in fatto e normative. In particolare l'appellante evidenzia, qui molto in sintesi, che l'allenatore Cambria si sarebbe mosso in modo scorretto verso l'assistente arbitrale in quanto turbato da continue provocazioni subite da un proprio calciatore ad opera di un avversario e non gia per cagionare un danno; che il calciatore Cannuni avrebbe invece reagito sfogandosi per ¡§le vessazioni e minacce¡¨ subite dall'avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come e noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. In tale rapporto e dato leggere, tra l'altro, che entrambi gli incolpati si rivolgevano a fine gara in modo non regolamentare verso l'assistente arbitrale, assumendo nei confronti di questi contegno irriguardoso e minaccioso. Al calciatore Cannuni viene inoltre addebitato un atto di violenza nei confronti di un avversario a fine gara, con conseguente espulsione. Da tutto cio consegue che va condivisa la decisione del Giudice Sportivo di assumere provvedimenti sanzionatori, che in entrambi i casi appaiono adeguati e ben proporzionati, pur tenendo conto di eventuali attenuanti, ma tenendo conto altresi, nel caso del Cambria, dell'aggravante derivante dalla sua qualita di allenatore, al quale viene richiesto un maggiore autocontrollo in relazione a fatti da non valutare solamente in termini di mera istintualita agonistica. P.Q.M. Dispone respingersi l'appello come sopra proposto e, per l¡¦effetto, con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a £á. 130,00=
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