COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.234 del 27.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 46/A RUSSOTTO LUCA (Allenatore ASD Cantera Ribolla), personalmente avverso squalifica fino al 31.01.2012 – Gara Campionato Allievi Provinciali ASD Santa Cristina – ASD Cantera Ribolla del 24/11/2011 – C.U. Delegazione Palermo n.17 del 24.11.2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.234 del 27.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 46/A RUSSOTTO LUCA (Allenatore ASD Cantera Ribolla), personalmente avverso squalifica fino al 31.01.2012 - Gara Campionato Allievi Provinciali ASD Santa Cristina – ASD Cantera Ribolla del 24/11/2011 – C.U. Delegazione Palermo n.17 del 24.11.2011 Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare il sig. Russotto Luca ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Palermo di cui in oggetto. In particolare il reclamante a propria discolpa e quale unico motivo di appello riferisce la circostanza che non ha commesso il fatto che gli viene addebitato in quanto era stato allontanato dal direttore di gara e si trovava per tale ragione in tribuna. La Commissione, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1 CGS, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, nonché le dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di chiarimenti innanzi a questa Commissione rileva che i fatti addebitati all’appellante risultano ampiamente provati senza alcun margine di dubbio. Appare, comunque equo rideterminare la sanzione inflitta come da dispositivo P.Q.M. La Commissione Disciplinare in parziale accoglimento dell’appello proposto ridetermina la sanzione inflitta al sig. Russotto Luca a tutto il 31.12.2011. Per l’effetto dispone restituirsi la tassa reclamo già versata, pari a €.62,00=
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