COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.234 del 27.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 52/A ASD CAMPOFELICE CALCIO (PA) avverso squalifica per sette gare calciatore Scimeca Giuseppe Gara Campionato 2° Cat. Gir. C ASD Campofelice Calcio – ASD Castelbuonese del 19/11/2011 – C.U. n.177 del 24.11.2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.234 del 27.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 52/A ASD CAMPOFELICE CALCIO (PA) avverso squalifica per sette gare calciatore Scimeca Giuseppe Gara Campionato 2° Cat. Gir. C ASD Campofelice Calcio – ASD Castelbuonese del 19/11/2011 – C.U. n.177 del 24.11.2011 Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare lo ASD Campofelice Calcio in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato di cui in oggetto. In particolare la reclamante sostiene che il calciatore Scimeca Giuseppe si è limitato solo a delle proteste verbali nei confronti del direttore di gara e di non averlo mai spintonato. A tal fine chiedono che venga ammessa la copia di un filmato amatoriale il cui file risulta allegato ad un dvd inviato unitamente all’appello e che in conseguenza di ciò la squalifica venga ridotta. La Commissione, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 CGS, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che il calciatore Scimeca Giuseppe veniva espulso dal terreno di giuoco perché urlava nei confronti del direttore di gara :” Ti scippo gli occhi. Tu oggi da qua non esci vivo.” Inoltre il predetto calciatore non voleva abbandonare il terreno di giuoco e continuando ad urlare nei confronti del direttore di gara lo spintonava più volte cercando di farlo cadere a terra. Pertanto in base a quanto riportato dal direttore di gara nel suo referto i fatti addebitati al calciatore Scimeca Giuseppe si hanno per provati non potendo trovare ingresso in questa sede il proposto filmato in quanto la sua produzione è inammissibile sotto un duplice profilo. Infatti la norma richiamata dall’appellante, e più precisamente il comma 1.2 dell’art. 35 CGS prevede che gli organi di giustizia sportiva, al solo fine di irrogare sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, possano utilizzare quale mezzo di prova anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale (cosa che il filmato in questione non offre trattandosi di una ripresa amatoriale - per stessa ammissione dell’appellante - di cui non si conosce né la durata nè l’angolazione della ripresa) e ciò al solo fine di dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione e nel caso che qui ci interessa non vi è nessun dubbio che lo Scimeca Giuseppe sia l’autore del comportamento sanzionato per stessa ammissione della Società reclamante che si limita a dare una versione attenuata dei fatti contestati. Infine per quanto riguarda la quantificazione della pena questa deve essere rideterminata in quanto i fatti così come descritti si configurano come condotta aggressiva e non già violenta. P.Q.M. La Commissione Disciplinare in parziale accoglimento dell’appello ridetermina la pena a carico del calciatore in sei gare di squalifica Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo .
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