COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.234 del 27.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 82/A A.S.D. DAGATA (CT) – avverso squalifica del campo per 4 gare, ammenda di € 500,00, squalifica calciatore Drago Piero per 8 gare, squalifica Ragonese Andrea per 7 gare, squalifica calciatore Portoghese Agatino fino al 31/12/2012 – Gara 2^ categoria Liotru / Dagata del 10/12/2011 – C.U. N° 216 del 15/12/2011.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.234 del 27.12.2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento n° 82/A
A.S.D. DAGATA (CT) - avverso squalifica del campo per 4 gare, ammenda di € 500,00, squalifica calciatore Drago Piero per 8 gare, squalifica Ragonese Andrea per 7 gare, squalifica calciatore Portoghese Agatino fino al 31/12/2012 - Gara 2^ categoria Liotru / Dagata del 10/12/2011 - C.U. N° 216 del 15/12/2011.
Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Bastione, in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo ritenendole “ingiuste ed eccessive” e, nel caso del calciatore Portoghese, da annullarsi non avendo lo stesso commesso il fatto addebitatogli.
Inoltre l'appellante evidenzia che trattandosi di gara in trasferta da disputarsi a porte chiuse, non aveva alcun obbligo di mantenere l'ordine pubblico, mentre per ciò che concerne le squalifiche dei calciatori Drago e Ragonese, esse appaiono sproporzionate in relazione a quanto verificatosi ed all'assenza di conseguenze fisiche a carico del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S.
In tale rapporto è dato leggere dei comportamenti assunti dai calciatori Drago, Ragonese e Portoghese, i quali al triplice fischio, unitamente ad altri soggetti, circondavano e minacciavano il direttore di gara, spingendolo, strattonandolo violentemente (il Drago), sputandogli in volto (il Portoghese) e insultandolo.
Nessun dubbio è dato emergere in ordine all'identificazione dei responsabili di tali accadimenti.
Nel contempo il terreno di gioco veniva invaso da numerosi soggetti non identificati, uno dei quali, indossando abiti distintivi della società Dagata e già responsabile di invasione di campo al 6° del secondo tempo, colpiva violentemente l'arbitro al volto con un pugno. Seguivano altri gravi episodi di violenza a carico del direttore di gara e di intemperanza, da parte degli invasori di campo.
In conclusione, non possono trovare accoglimento le riduttive considerazioni difensive espresse dall'appellante in rapporto alle sanzioni della squalifica del campo, dell'ammenda e della squalifica del calciatore Portoghese, la cui sanzione appare in linea con il costante insegnamento della giurisprudenza sportiva. Può invece addivenirsi ad una riduzione delle squalifiche a carico dei calciatori Drago e Ragonese, determinate come in dispositivo, tenuto conto dell'unico contesto in cui i fatti si sono verificati e sono stati rilevati.
P.Q.M.
Dispone contenersi in sei gare la squalifica a carico del calciatore Drago Piero ed in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Ragonese Andrea.
Conferma il resto dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo.
Senza addebito di tassa reclamo non versata.
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