COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.242 del 03.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 84/A A.S.D. Gioventù S. Teresa (Me) avverso ammenda di €.150,00; squalifiche per sei gare del calciatore Camelia Danilo, per due gare e con contestuale ulteriore provvedimento sino al 30/06/2012 del calciatore Sepe Ernesto, sino al 10/12/2013 del calciatore Leo Andrea, sino al 10/12/2016 del calciatore El Kaoukabi Ayoub – gara 3^ categoria/B Messina ASD Gioventù S.Teresa/Real Nizza del 10/12/2011 – C.U. 28 ME del 14/12/2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.242 del 03.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 84/A A.S.D. Gioventù S. Teresa (Me) avverso ammenda di €.150,00; squalifiche per sei gare del calciatore Camelia Danilo, per due gare e con contestuale ulteriore provvedimento sino al 30/06/2012 del calciatore Sepe Ernesto, sino al 10/12/2013 del calciatore Leo Andrea, sino al 10/12/2016 del calciatore El Kaoukabi Ayoub – gara 3^ categoria/B Messina ASD Gioventù S.Teresa/Real Nizza del 10/12/2011 – C.U. 28 ME del 14/12/2011 La società A.S.D. Gioventù S. Teresa ha inoltrato rituale appello avverso le sanzioni indicate in epigrafe, fornendo una propria versione dei fatti contestati che contraddice, con decisione, le valutazioni riportate in referto dall’arbitro, denunciate come non veritiere e non rispondenti ai fatti accaduti e chiedendo una revisione delle sanzioni impugnate perché ritenute eccessive in relazione a quanto effettivamente accaduto. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente evidenzia che l’art. 35 comma 1.1 C.G.S. stabilisce che il rapporto dell’arbitro e dei suoi assistenti costituiscono piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, e che non sono appellabili i provvedimenti sanzionatori fino a due giornate di gara (art. 45 comma 3 lett. a) C.G.S. Per quest’ultima motivazione si ritiene inammissibile l’appello relativo alla sanzione a carico del calciatore Sepe Ernesto. Dal rapporto dell’arbitro emergono in maniera inequivoca ed incontestabile i comportamenti aggressivi, volgari e violenti tenuti dai singoli tesserati della società ricorrente, sia durante la gara che alla fine della stessa. Per tale motivo appare adeguata e non revisionabile l’ammenda determinate dal giudice sportivo a carico della società ospitante. In particolare, dal rapporto si rileva che al termine della gara l’arbitro è stato oggetto di un comportamento che va qualificato come aggressivo da parte di alcuni atleti della società A.S.D. Gioventù S. Teresa che non sono stati individuati, ragion per cui deve procedersi alla revoca della sanzione della squalifica sino al 30/06/2012 a carico del calciatore Sepe Ernesto. Ciò perché al momento della commissione dei fatti quest’ultimo non era più capitano essendo stato espulso al 24’ del primo tempo, con la conseguenza che la funzione di capitano era rivestita dal calciatore D’Amico Riccardo al quale non si ritiene comunque che vada applicata la sanzione di carattere speciale prevista dall’art. 3 comma 2 C.G.S., atteso che detta norma trova applicazione unicamente nei casi di condotta violenta e non è estensibile ai casi di condotta aggressiva e/o minacciosa. Va inoltre rideterminata come in dispositivo la sanzione a carico del calciatore Leo Andrea in quanto il fatto, pur nella sua gravità, non risulta chiaro e lineare nella descrizione che ne fa il Direttore di gara. Per quanto alla posizione del tesserato Camelia Danilo, si ritiene di determinare in diversa entità la sanzione a suo carico, avuto riguardo al comportamento assunto nei confronti dell’arbitro. Non merita invece alcuna revisione la sanzione a carico del calciatore El Kaoukabi Ayoub il quale, come si legge nel supplemento di referto dell’arbitro, a fine gara “scattava dalla panchina e, correndo, mi raggiungeva colpendomi con un forte calcio allo stomaco che mi causava forte dolore, senso di nausea e difficoltà respiratoria”. P.Q.M. Dichiara inammissibile, perché non appellabile, l’appello proposto in relazione alla squalifica di due gare del calciatore Sepe Ernesto; conferma l’ammenda di €.150,00 a carico della società appellante; conferma la squalifica sino al 10/12/2016 a carico del calciatore El Kaoukabi Ayoub; ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Camelia Danilo; ridetermina la squalifica a carico del calciatore Leo Andrea contenendola sino al 30/09/2012; revoca la squalifica a carico del calciatore Sepe Ernesto sino al 30/06/2012. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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