COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.242 del 03.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 85/A A.S.D. Calcio Valverde (Ct) avverso ammenda di €.100,00 a carico della società e squalifica per sei gare del calciatore Strano Salvatore – Gara 1^ categoria gir.F Sporting Priolo-Calcio Valverde del 11/12/2011- Comunicato Ufficiale 216 LND del 15/12/2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.242 del 03.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 85/A A.S.D. Calcio Valverde (Ct) avverso ammenda di €.100,00 a carico della società e squalifica per sei gare del calciatore Strano Salvatore – Gara 1^ categoria gir.F Sporting Priolo-Calcio Valverde del 11/12/2011- Comunicato Ufficiale 216 LND del 15/12/2011 La società A.S.D. Calcio Valverde ha inoltrato rituale appello avverso le sanzioni indicate in epigrafe, fornendo una propria versione dei fatti ed in particolare, per quanto riguarda gli addebiti contestati al calciatore Strano Salvatore, specificando che quest’ultimo non si è reso assolutamente protagonista delle azioni di cui alla sanzione comminata, ma che, invero, l’autore del gesto contestato era il tesserato Longo Salvatore (n.12 in distinta di gara) il quale successivamente se ne attribuiva, con rammarico, la totale responsabilità. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente dichiara la inammissibilità del ricorso per quanto attiene alla richiesta di annullamento dell’ammenda di €.100,00 in quanto, a norma dell’art. 45 comma 3 lett. d) secondo capoverso, non sono impugnabili, per le società partecipanti al campionato di 1^ categoria, i provvedimenti pecuniari non superiori a €.150,00. Per quanto attiene invece alla posizione del calciatore Strano Salvatore, si fa presente che l’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. stabilisce che il rapporto dell’arbitro e dei suoi assistenti costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In proposito, nel proprio rapporto l’arbitro indica con certezza il calciatore strano Salvatore quale autore del volgare gesto compiuto nei suoi confronti a fine gara, e fuori dal campo di giuoco, a seguito del quale, in uno con gli irregolari comportamenti assunti in precedenza, è scaturita la sanzione determinata dal giudice di primo esame. Inoltre l’assunzione di responsabilità di un altro tesserato non è ammissibile in quanto essa trova applicazione solo nel caso previsto dall’art. 3 comma 2 C.G.S., e cioè quando l’autore dell’atto violento nei confronti del direttore di gara non sia stato da questi riconosciuto. Nel caso di specie, non solo non si tratta di condotta violenta nei confronti dell’arbitro, ma il calciatore è stato da questi ben individuato. P.Q.M. Il ricorso viene dichiarato inammissibile per quanto al richiesto annullamento dell’ammenda a carico della società; viene respinto in ordine all’annullamento della sanzione a carico del calciatore Strano Salvatore. Per l’effetto, con addebito della tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00=
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